Manipolazione parametro euribor e ripetibilità degli interessi versati su finanziamenti a tasso variabile

Con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la Cassazione ha dichiarato la nullità del parametro Euribor e conseguentemente di tutti i pagamenti effettuati a titolo di interessi su mutui, finanziamenti e leasing legati a tale tasso, stipulati precedentemente o nel corso del periodo intercorrente tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008.
La pronuncia si basa su una decisione della Commissione europea Antitrust del dicembre 2013 che ha accertato la sussistenza un accordo tra diverse banche internazionale per manipolare il parametro Euribor con conseguente alterazione del mercato dei finanziamenti a tasso variabile.
Dovendo tener conto della prescrizione, la pretesa restitutoria delle somme versate in forza del tasso manipolato può essere portata avanti da soggetti che abbiano un contratto di finanziamento ancora in essere o che sia estinto da non oltre un decennio.


Intermediari assicurativi: al via il nuovo portale RUI.

L'IVASS ha reso noto che a partire dal 4 giugno 2024 sarà operativo il nuovo portale RUI, che consentirà agli intermediari e alle compagnie di assicurazione di aggiornare direttamente il Registro Unico Inermediari.
In particolare:
- gli intermediari potranno inserire le richieste di iscrizione proprie e dei propri collaboratori, le richieste di cancellazione o di passaggio da una sezione all'altra del RUI, le modifiche anagrafiche e tutte le altre comunicazioni previste dal Regolamento 40/2018;
- le imprese di assicurazione potranno inserire conferimenti e cessazioni di incarichi agenziali o accordi distributivi, iscrizione/cancellazione dei produttori di assicurazione, indicare il responsabile della distribuzione.
Comunica inoltre l'IVASS che, per consentire l'avvio del nuovo portale, a partire dal 30 aprile 2024 non sarà più possibile trasmettere istanze e comunicazioni all'Autorità, e verranno disattivate le seguenti caselle pec:
1) istanze.rui@pec.ivass.it per la trasmissione delle istanze di iscrizione e cancellazione degli intermediari tramite modello elettronico;
2) incarichirui@pec.ivass.it per le comunicazioni delle compagnie relative agli accordi distributivi;
3) domini.intermediari@pec.ivass.it per le comunicazioni degli intermediari relative ai nuovi siti web;
4) variazioni.domini.intermediari@pec.ivass.it per le comunicazioni degli intermediari relative alle variazioni dei siti web.
Dal 4 giungo 2024 sarà possibile inviare nuove istanze e comunicazione attraverso il nuovo portale.


Assicurazione sulla vita:irragionevole il termine di prescrizione di due anni.

Con la sentenza n. 32 del 29.02.2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.
La Corte, pur premettendo che nella disciplina della prescrizione il legislatore gode di ampia discrezionalità, potendo stabilire la lunghezza dei termini di prescrizione, allo scopo di bilanciare gli interessi pubblici con quelli privati, ha affermato che tale discrezionalità incontra un limite: la prescrizione deve rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza non può rendere inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso.
Nel caso delle polizze vita la pretesa che un tale diritto sia esercitato in tempi molto brevi si risolve in una eccessiva difficoltà, se non in una impossibilità di farlo valere, ponendosi in violazione del principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., e, al tempo stesso, pregiudicando i diritti che derivano dal risparmio previdenziale, tutelato dall’art. 47 Cost.
Secondo la ricostruzione della Corte, infatti, l’assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all’alea della durata della vita.
Dalla dichiarata illegittimità costituzionale ne consegue pertanto che i beneficiari delle polizze vita potranno esercitare i diritti da esse derivanti non più nel termine di due anni bensì di dieci anni.


Nuovo portale RUI. Al via la fase transitoria per l'acquisizione dei nominativi dei legali rappresentanti delle imprese e società già iscritte.

Con il provvedimento n. 134 del 2023 IVASS ha modificato il testo del Regolamento 40/2018, introducendo nuove regole per la presentazione di istanze e comunicazioni da parte dei distributori assicurativi al fine di ottimizzare la gestione del RUI.
In particolare, al fine di assicurare il coordinamento con quanto previsto dalla Direttiva IDD in materia di registrazione diretta e on line degli intermediari e la piena attuazione all'art. 109, comma 1 ter, del Codice delle Assicurazioni private e delle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale, l'IVASS ha introdotto delle modifiche per l'accesso al Registro Unico degli Intermediari, prevedendo che tutte le attività di inserimento e aggiornamento dei dati da acquisire saranno gestite direttamente dagli operatori sul portale dedicato.
Nello specifico l'IVASS adotterà un nuovo portale web del RUI che permetterà agli operatori di settore di effettuare le richieste di iscrizione, modifica e cancellazione sul portale stesso in maniera autonoma accedendo ad una propria area riservata.
Attualmente le istanze e le comunicazioni degli intermediari vengono infatti acquisite tramite modello elettronico sottoscritto dall'istante o dal suo legale rappresentante (in caso di società) e inviate a mezzo poste elettronica certificata.
Attraverso le modifiche introdotte, invece, gli operatori del mercato potranno presentare e gestire le istanze accedendo direttamente al nuovo portale RUI.
L'accesso al portale sarà gestito tramite strumenti di identificazione più evoluti della pec, nello specifico tramite l'identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS), la carta di identità elettronica (CIE) e secondo le ulteriori modalità che saranno indicate nelle istruzioni tecniche da parte dell'Autorità di Vigilanza.
Il richiedente invierà pertanto l'istanza o comunicazione di interesse priva di firma elettronca che sarà elaborata in automatico dal sistema in caso di controlli superati.
Qualora invece i controlli non dovessero dare esito positivo, l'istanza verrà approfondita dall'Autorità tramite apposita istruttoria.
Le modifiche apportate al Regolamento 40/2018 troveranno applicazione nei confronti degli intermediari iscritti nel Registro e dei distributori italiani e comunitari, mentre per quanto riguarda gli intermediari e le imprese abilitati ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, le relative comunicazioni continueranno a transitare tramite casella funzionale.
In tale contesto e in vista dell'operatività del nuovo portale RUI, i legali rappresentanti delle società di intermediazione iscritte nelle sezione A, B e D del Registro, i legali rappresentanti delle imprese di assicurazione e i rappresentanti generali delle sedi secondarie delle società di intermesiazione annotate nell'Elenco Annesso (UE) sono tenuti ad effettuare un accreditamento preventivo al Portale Deleghe tramite SPID, CIE o CNS.
Gli intermdiari persone fisiche, anche se operano atraverso una ditta/impresa individuale non devono procedere al preventivo accreditamento sul Portale Deleghe, poichè potranno accedere direttamente al Nuovo portale RUI.


Obbigo assicurativo per le aziende contro le calamità naturali.

La legge di bilancio del 30 dicembre 2023 n. 213, all'art. 1, commi 101-111, ha introdotto per le aziende tenute all'iscrizione al registro delle imprese l'obbligo di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi per la copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturale ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Per calamità naturali ed eventi catastrofali devono intendersi i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Devono essere oggetto di copertura i terreni e i fabbricati, gli impianti ed i macchinari, le attrezzatura industriali e commerciali.
In caso di inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria da € 100.000,00 a € 500.000,00, oltre alla possibilità di non poter accedere all'assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni a carattere finanziario dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.


Niente obbligo di mediazione in caso di domanda riconvenzionale

Con sentenza n.  3452 del 7 febbraio 2024, la Cassazione a  sezioni unite ha affermato il principio di diritto secondo cui “La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile”.  Il principio si applica sia alle domande riconvenzionali "non eccentriche", sia a quelle "eccentriche ", cioè a quelle  allargano l'oggetto del giudizio senza connessione con quello già introdotto dalla parte attrice. La ratio della decisione sta nel fatto che  l'istituto della mediazione obbligatoria ha esclusive finalità di economia processuale, nel senso di evitare il proliferare di cause iscritte innanzi all'organo giudiziario. Imporre, quindi,  un successivo, o più successivi tentativi obbligatori  di mediazione ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio,  nel contempo differendo la trattazione della causa per mesi ad ogni nuova domanda proposta in giudizio, produrre un effetto eccessivo, non voluto dalla norma rispetto allo scopo deflattivo perseguito.


Bene comune: atti idonei ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione.

Con ordinanza n. 3493 del 07.02.2024 la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui per usucapire un bene in comproprietà è necessario dimostrare un possesso esclusivo e inequivocabile, non essendo invece sufficiente la mera tolleranza da parte degli altri comproprietari.
In particolare, con riguardo alle modalità con le quali il compossesso può trasformarsi in possesso esclusivo utile ad usucapire, la Cassazione ha ribadito che non è ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso né un’interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, giacché l’art. 1102 cod. civ. pone, in caso di compossesso, una deroga alla regola della interversio possessionis, intesa in senso propriamente tecnico, dato che il compossessore, se intende estendere il suo possesso esclusivo sul bene comune, non ha alcuna necessità di fare opposizione al diritto dei condomini, così come, invece, previsto nel caso di vera e propria interversio possessionis, ma può limitarsi a compiere "atti idonei a mutare il titolo del suo possesso", non essendo, al riguardo, sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che comportano solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, siccome inidonei a dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore. Ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione, è, invece, idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento, da parte di uno dei comproprietari, realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e denoti, per altro verso, inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva.Cass. 3493 del 7 febbraio 2024 sull'usucapione di bene in comproprietà


La Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale.

È stato approvato in Consiglio dei Ministri dello schema di DPR recante la "Tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti", che disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (cd. macrolesioni), inteso nella sua componente, sia biologica sia morale.
La Tabella Unica Nazionale stabilisce un valore pecuniario certo da attribuire a ogni singolo punto di invalidità (danno biologico), compreso tra dieci e cento punti, ed è integrata da tre ulteriori tabelle sul risarcimento del danno morale.
È stata elaborata tenendo conto di tre specifici aspetti, che concorrono a stabilire il valore pecuniario del risarcimento al danneggiato: danno biologico permanente, ovvero lesione permanente dell’integrità psico-fisica della persona, il cui valore economico varia anche in base all’età del soggetto leso, danno morale (sofferenza psicologica interiore) e danno biologico temporaneo (inabilità temporanea).

 


Il whistleblowing

In base al D.Lgs. 24/2023 dal 17 dicembre 2023 gli enti del settore privato hanno l’obbligo di dotarsi di proprie procedure che permettano la ricezione e trattazione di segnalazioni pertinenti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Le procedure devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione.

I soggetti del settore privato destinatari della normativa sono:

  • I soggetti che hanno impiegato nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • I soggetti anche con meno di 50 dipendenti dei settori servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché gestori di fondi di investimento;
  • I soggetti che adottano modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.lgs. 231/01.

Modifiche al Codice della Strada – R.C. obbligatoria anche per i monopattini

In data 13 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 184 di recepimento della direttiva UE 2021/2118 del Parlamento Europeo in materia di assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli.

Il decreto introduce importanti modifiche al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni Private al fine di rafforzare la tutela dell’assicurato.

La principale novità attiene all’introduzione di una nuova definizione di “veicolo”, nella quale rientrano “i veicoli a motore e qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia”, con una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h oppure in alternativa, con un peso netto massimo superiore a 25 Kg ed una velocità di progetto massima superiore a 14 Km/h, nonché “qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo come sopra illustrato a prescindere che sia ad esso agganciato o meno”.