Dieselgate: conclusa la più rilevante class action italiana

Paolo Martinello, già presidente di Altroconsumo e decano di Ludolex Studio Legale, ha fatto parte del collegio difensivo che ha guidato per oltre un decennio la class action italiana contro il Gruppo Volkswagen nell’ambito della vicenda Dieselgate, seguendone sia la fase giudiziale sia quella negoziale.
L’accordo raggiunto ha consentito ad oltre 46.700 consumatori aderenti di ottenere risarcimenti per un importo complessivo di circa 43 milioni di euro.
Si tratta del risultato più rilevante mai ottenuto in Italia nell’ambito di un’azione collettiva.


LA COMPILAZIONE SU DOCUMENTO INFORMATICO DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO.

In base al Regolamento IVASS n. 56/2025, a partire dall’8 aprile 2026 i contraenti e gli assicurati possono scegliere di compilare e inviare la denuncia di sinistro (nota anche come modulo di constatazione amichevole) in formato digitale.

Da questa data, le compagnie assicurative sono obbligate a mettere a disposizione app per smartphone e tablet, oppure siti web accessibili da computer, che permettano di compilare online il modulo CAI/CID, firmarlo tramite sistemi di autenticazione digitale (come SPID o CIE) e trasmetterlo direttamente all’assicurazione.

L’obiettivo di questa novità è rendere la denuncia di sinistro più rapida, sicura e precisa, lasciando comunque la possibilità di utilizzare il modulo cartaceo, che continuerà ad avere pieno valore legale.


BAGAGLI A MANO E DIRITTI DEI CONSUMATORI

La annosa questione del costo dei bagagli a mano nel trasporto aereo è stata affrontata dal nostro studio assistendo una nota associazione di consumatori, in favore del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva ritenuto scorretta la pratica commerciale adottata da due vettori low cost secondo la quale i passeggeri potevano portare a bordo un bagaglio a mano a pagamento. Sul tema è intervenuto il TAR e il Consiglio di Stato, annullando la decisione dell’Autorità.
In tale contesto poco chiaro, la Commissione trasporti del Parlamento UE, il 24 giugno 2025, ha approvato una proposta di riforma della normativa UE, che prevedeva, in particolare, un pacchetto di modifiche alle regole sui diritti dei passeggeri, come il diritto di portare a bordo un bagaglio a mano gratuito di dimensioni standard (fino a 100 cm complessivi e 7 kg), oltre a un oggetto personale come zaino o borsetta.
Più recentemente, il 12 gennaio 2026, la Commissione Trasporti (TRAN) del Parlamento Europeo ha approvato un pacchetto di emendamenti rilevanti per la revisione del Regolamento 261/2004 sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, con l’obiettivo di uniformare le regole tra le compagnie, evitando così sorprese per i consumatori in relazione ai costi del biglietto e dei servizi accessori.
In questo contesto, il Tribunale delle Imprese di Bruxelles, il 28 gennaio 2026, si è pronunciato, su ricorso di una associazione di consumatori francese, in favore di una nota compagnia low cost sostenendo che le tariffe sulle valigie non sono contrarie alle norme europee, purché i costi siano indicati in modo trasparente e chiaro.
La questione è ancora aperta.


LA COMPAGNIA ASSICURATIVA RISPONDE ANCHE DELL'ILLECITO DEL SUBAGENTE.

Con la sentenza n. 5911 del 16 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assicuratore risponde anche dell’operato del subagente quando l’attività di quest’ultimo, pur svolta in autonomia e senza un vincolo stabile di subordinazione, è comunque inserita nella rete distributiva della compagnia ed è tale da far sorgere nel cliente un ragionevole affidamento sul fatto che agisca per conto dell’impresa.
In particolare, la Corte ha chiarito che la compagnia assicurativa risponde dell’illecito del subagente anche se questi collabora formalmente solo con l’agenzia. Ciò che conta, infatti, non è il rapporto diretto con la compagnia, ma il fatto che l’attività del sub-intermediario, pur autonoma, sia integrata nella rete di distribuzione dei prodotti assicurativi e possa quindi indurre il cliente a ritenere che il suo operato sia riconducibile all’organizzazione dell’impresa.


LE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO NON SONO ABILITATE AD EMETTERE POLIZZE FIDEIUSSORIE.

A seguito della ricezione di numerose richieste di conferma della validità di polizze fideiussorie rilasciate da Società di Mutuo Soccorso, l'IVASS, con comunicato stampa del 22 gennaio 2026, ha chiarito che queste non sono abilitate ad emettere polizze fideiussorie.
L'Authority ha infatti chiarito che le Società di Mutuo Soccorso non sono imprese di assicurazione e, conseguentemente, non sono abilitate a rilasciare polizze fideiussorie e non sono sottoposte alla sua vigilanza.
L'IVASS ha, pertanto, invitato a "diffidare da chi propone polizze fideiussorie emesse da Società di Mutuo Soccorso o da soggetti non autorizzati" raccomandando di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative e consigliando ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati.


OBLIO ONCOLOGICO: IVASS EMANA IL PROVVDIMENTO DI ATTUAZIONE.

L'IVASS ha emanato il provvedimento di attuazione della legge sul diritto all'oblio ontologico (Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026).
Il provvedimento, funzionale a rafforzare la trasparenza e la tutela dei consumatori, assicurando a chi ha superato una malattia oncologica di poter accedere alle polizze senza discriminazioni, ha introdotto il divieto per le compagnia di assicurazione e per i distributori assicurativi di richiedere informazioni sullo stato di salute del soggetto già affetto da patologie oncologiche, quando sia trascorso un periodo di tempo di almeno 10 anni (ridotto a 5 per i minori di 21 anni oppure il termine più breve previsto per singole casistiche) dall'ultimo trattamento attivo, in assenza di recidive o ricadute della malattia, nonchè di utilizzare le informazioni già acquisite sulle patologie oncologiche pregresse ai fini della valutazione del rischio dell'operazione se nel frattempo sono maturati i requisiti per l'esercizio del diritto all'oblio.
Compagnie ed intermediari dovranno, pertanto aggiornare (entro 15 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento in Gazzetta Ufficiale) la documentazione contrattuale predisposta ai sensi dei Regolamenti n. 40 e 41.
In particolare, nei Moduli unici precontrattuali (MUP per prodotti assicurativi e MUP per prodotti di investimento assicurativi) e nei Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi (DIP aggiuntivi) dovrà essere inserita una sezione dedicata al diritto all'oblio oncologico, in cui verrà chiarito che i soggetti guariti da più di 10 anni (5 nel caso di minori di anni 21 ovvero nel termini più breve previsto per singole casistiche) non sono tenuti a fornire informazioni, nè a subire qualsiasi tipo di indagine (ad es. visite mediche) su tali pregresse patologie.
Inoltre, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione certificante l'avvenuto oblio oncologico, andranno eliminate le informazioni sulle pregresse patologie oncologiche.


MONOPATTINI ELETTRICI, OBBLIGO DI TARGA.

Entro la prima metà di febbraio 2026 verrà emanato il decreto del Direttore Generale della Motorizzazione che definirà il funzionamento della piattaforma telematica da utilizzare per la richiesta di rilascio della targa (o "contrassegno identificativo") per i proprietari di monopattino elettrico (o "a propulsione prevalentemente elettrica").
Dall'entrata in vigore del decreto direttorio decorrerà il termine di sessanta giorni per richiedere ed ottenere la targa che sarà composta di sei caratteri, tre alfabetici e tre numerici.
Ottenuta la targa, il proprietario sarà altresì tenuto alla stipula di una assicurazione sulla responsabilità civile per i danni da circolazione stradale.


REGISTRO INFLUENCER

Lo scorso 8 novembre, con la delibera AGCOM n. 197/2025, è entrato in vigore il Registro degli influencer, a cui devono iscriversi gli influencer definiti “rilevanti”, cioè chi supera 500.000 follower oppure 1 milione di visualizzazioni mensili su almeno una delle piattaforme di social media o di condivisione video utilizzate. Una volta effettuata la registrazione, con l’accettazione di tutte le nuove regole, l’Influencer dovrà indicare nella propria bio la dicitura “in elenco AGCOM”.
Queste novità fanno seguito alla creazione di un codice ATECO per Influencer Marketing e content creator, in vigore dal 1 aprile 2025, ma anche dalle nuove regole previdenziali per i content creator previste dall’INPS (circolare n. 44 del 19 febbraio 2025).
L’iscrizione al registro comporta per l’influencer il rispetto di una serie di obblighi specifici, tra cui l’obbligo di trasparenza per i contenuti di natura commerciale (ad esempio attraverso l’uso di hashtag), oltre all’impegno a segnalare in modo chiaro l’eventuale utilizzo dell’intelligenza artificiale nella creazione o modifica dei contenuti.
Particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili: i creator devono evitare la pubblicazione di contenuti pericolosi o potenzialmente dannosi, rispettando al contempo le norme relative alla dignità della persona, al contrasto della discriminazione e della violenza. In generale, è poi vietata la diffusione di fake news o informazioni fuorvianti, in un’ottica di comunicazione responsabile e corretta.
L’AGCOM controlla la corretta applicazione delle nuove disposizioni e può irrogare sanzioni fino ad € 250.000,00 per violazioni generali e fino ad € 600.000,00 per violazioni che riguardano i minori.


Modifiche ed integrazioni in materia di informativa sull'Arbitro Assicurativo

Il 25 novembre 2025 IVASS ha emanato il provvedimento n. 163/2025, recante modifiche e integrazioni ai Regolamenti n. 40/2018 e 41/2018 in materia di informativa sull'Arbitro Assicurativo.
Limitatamente ai distributori, il Provvedimento IVASS n. 163 introduce delle modifiche relative alla corretta informativa che gli intermdiari devono rendere alla clientela rispetto all’introduzione dell’Arbitro Assicurativo, come strumento di risoluzione delle controversie, e della possibilità, dunque, di avvalersi dello stesso.
A tale fine, la normativa richiede ai distributori:
1. di aggiornare l’informativa precontrattuale (all. 3 e all. 4), con la previsione della facoltà di ricorrere all’arbitro assicurativo,
2. di introdurre nei propri siti internet e/o nelle pagine presenti sulle piattaforme di social network riferibili all’intermediario la previsione della facoltà di ricorrere all’arbitro assicurativo, nonché dei recapiti per la presentazione dei relativi reclami.
Il termine per adeguarsi alle prescrizioni è fissato per il 14gennaio 2026.


Nulle le clausole abusive ai danni del consumatore, anche se contenute in un atto pubblico.

Con l’ordinanza n. 18834 del 10 luglio 2025, la Corte di Cassazione, per la prima volta, ha stabilito che le clausole abusive ai danni del consumatore sono affette da nullità ai sensi degli articoli 33 e seguenti del codice del consumo, anche qualora siano contenute in un contratto stipulato in forma di atto pubblico.
La Corte di Cassazione ha così operato una netta distinzione tra le clausole vessatorie ai sensi degli articoli 1341 e seguenti codice civile, l’applicazione dei quali continua ad essere esclusa in un contratto stipulato per atto pubblico, e le clausole inserite in un contratto, anche se in forma di atto pubblico, concluso tra professionista e consumatore,  da ritenersi comunque nulle, malgrado la buona fede dei contraenti, qualora determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.


LUDOLEX
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