Con il Decreto 06.22.2024 n. 215, pubblicato in G.U. il 09.01.2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero della Giustizia, ha istituito presso l’IVASS l’Arbitro Assicurativo.
Tale organismo avrà la funzione di risolvere in via stragiudiziale alcune controversie in ambito assicurativo con l’obiettivo di garantire rapidità, economicità e tutela effettiva del consumatore.
L’Arbitro Assicurativo sarà competente per le controversie relative ai contratti assicurativi, incluse le richieste di risarcimento e l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti le prestazioni assicurative.
Inoltre l’Arbitro Assicurativo potrà pronunciarsi sui reclami presentati per l’inosservanza da parte degli intermediari assicurativi delle norme di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi
III, III-bis e III-ter Codice delle Assicurazioni private.
Sono tuttavia escluse dalla competenza dell’arbitro assicurativo le seguenti controversie:
1) quanto ai contratti vita quelle di valore superiore ad € 150.000,00 ovvero di ad € 300.000,00 se la prestazione è dovuta solo incasso di decesso dell’assicurato;
2) quanto ai contratti relativi ai rami danni quelle di valore superiore ad € 25.000,00 e quelle di valore superiore ad € 2.500,00 se relative a risarcimento del danno derivante da responsabilità civile promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta.
Sono in ogni caso escluse dalla competenza dell’Arbitro Assicurativo le seguenti controversie:
1) quelle relative ai grandi rischi (corpi veicoli ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, rc aeromobili, veicoli marittimi, lacustri e fluviali, credito e cauzioni qualora l’assicurato eserciti professionalmente attività industriali, commerciali o intellettuali ed il rischio riguardi queste attività, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, rc autoveicoli terrestri, rc natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria , rc generale, perdite pecuniarie purché in questi rami l’assicurato superi 2 tra i seguenti 3 limiti: i) totale attivo stato patrimoniale superi € 6.200.000,00, ii) fatturato superi € 12.800.000,00, iii) dipendenti superiori a 250),
2) quelle relative ai sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada,
3) quelle relative alle controversie sottoposte alla competenza della Consap.
Per consentire la piena operatività dell’Arbitro Assicurativo entro il termine stabilito dal decreto ministeriale (09.10.2025), l’IVASS dovrà adottare entro il 09.05.2025 le relative disposizioni tecniche ed attuative.
Con il Decreto 06.22.2024 n. 215, pubblicato in G.U. il 09.01.2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero della Giustizia, ha istituito presso l’IVASS l’Arbitro Assicurativo.
Tale organismo avrà la funzione di risolvere in via stragiudiziale alcune controversie in ambito assicurativo con l’obiettivo di garantire rapidità, economicità e tutela effettiva del consumatore.
L’Arbitro Assicurativo sarà competente per le controversie relative ai contratti assicurativi, incluse le richieste di risarcimento e l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti le prestazioni assicurative.
Inoltre l’Arbitro Assicurativo potrà pronunciarsi sui reclami presentati per l’inosservanza da parte degli intermediari assicurativi delle norme di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi
III, III-bis e III-ter Codice delle Assicurazioni private.
Sono tuttavia escluse dalla competenza dell’arbitro assicurativo le seguenti controversie:
1) quanto ai contratti vita quelle di valore superiore ad € 150.000,00 ovvero di ad € 300.000,00 se la prestazione è dovuta solo incasso di decesso dell’assicurato;
2) quanto ai contratti relativi ai rami danni quelle di valore superiore ad € 25.000,00 e quelle di valore superiore ad € 2.500,00 se relative a risarcimento del danno derivante da responsabilità civile promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta.
Sono in ogni caso escluse dalla competenza dell’Arbitro Assicurativo le seguenti controversie:
1) quelle relative ai grandi rischi (corpi veicoli ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, rc aeromobili, veicoli marittimi, lacustri e fluviali, credito e cauzioni qualora l’assicurato eserciti professionalmente attività industriali, commerciali o intellettuali ed il rischio riguardi queste attività, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, rc autoveicoli terrestri, rc natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria , rc generale, perdite pecuniarie purché in questi rami l’assicurato superi 2 tra i seguenti 3 limiti: i) totale attivo stato patrimoniale superi € 6.200.000,00, ii) fatturato superi € 12.800.000,00, iii) dipendenti superiori a 250),
2) quelle relative ai sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada,
3) quelle relative alle controversie sottoposte alla competenza della Consap.
Per consentire la piena operatività dell’Arbitro Assicurativo entro il termine stabilito dal decreto ministeriale (09.10.2025), l’IVASS dovrà adottare entro il 09.05.2025 le relative disposizioni tecniche ed attuative.