Con la sentenza n. 32 del 29.02.2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2952, secondo comma, del codice civile nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.
La Corte, pur premettendo che nella disciplina della prescrizione il legislatore gode di ampia discrezionalità, potendo stabilire la lunghezza dei termini di prescrizione, allo scopo di bilanciare gli interessi pubblici con quelli privati, ha affermato che tale discrezionalità incontra un limite: la prescrizione deve rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza non può rendere inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso.
Nel caso delle polizze vita la pretesa che un tale diritto sia esercitato in tempi molto brevi si risolve in una eccessiva difficoltà, se non in una impossibilità di farlo valere, ponendosi in violazione del principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., e, al tempo stesso, pregiudicando i diritti che derivano dal risparmio previdenziale, tutelato dall’art. 47 Cost.
Secondo la ricostruzione della Corte, infatti, l’assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all’alea della durata della vita.
Dalla dichiarata illegittimità costituzionale ne consegue pertanto che i beneficiari delle polizze vita potranno esercitare i diritti da esse derivanti non più nel termine di due anni bensì di dieci anni.

Con la sentenza n. 32 del 29.02.2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2952, secondo comma, del codice civile nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.
La Corte, pur premettendo che nella disciplina della prescrizione il legislatore gode di ampia discrezionalità, potendo stabilire la lunghezza dei termini di prescrizione, allo scopo di bilanciare gli interessi pubblici con quelli privati, ha affermato che tale discrezionalità incontra un limite: la prescrizione deve rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza non può rendere inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso.
Nel caso delle polizze vita la pretesa che un tale diritto sia esercitato in tempi molto brevi si risolve in una eccessiva difficoltà, se non in una impossibilità di farlo valere, ponendosi in violazione del principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., e, al tempo stesso, pregiudicando i diritti che derivano dal risparmio previdenziale, tutelato dall’art. 47 Cost.
Secondo la ricostruzione della Corte, infatti, l’assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all’alea della durata della vita.
Dalla dichiarata illegittimità costituzionale ne consegue pertanto che i beneficiari delle polizze vita potranno esercitare i diritti da esse derivanti non più nel termine di due anni bensì di dieci anni.