Nulle le clausole abusive ai danni del consumatore, anche se contenute in un atto pubblico.

Con l’ordinanza n. 18834 del 10 luglio 2025, la Corte di Cassazione, per la prima volta, ha stabilito che le clausole abusive ai danni del consumatore sono affette da nullità ai sensi degli articoli 33 e seguenti del codice del consumo, anche qualora siano contenute in un contratto stipulato in forma di atto pubblico.
La Corte di Cassazione ha così operato una netta distinzione tra le clausole vessatorie ai sensi degli articoli 1341 e seguenti codice civile, l’applicazione dei quali continua ad essere esclusa in un contratto stipulato per atto pubblico, e le clausole inserite in un contratto, anche se in forma di atto pubblico, concluso tra professionista e consumatore,  da ritenersi comunque nulle, malgrado la buona fede dei contraenti, qualora determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.


La rinuncia alla proprietà immobiliare

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23093 depositata l’11 agosto 2025, hanno enunciato due principi di diritto di particolare rilievo in materia di rinuncia alla proprietà immobiliare.

Il primo principio afferma che la rinuncia costituisce un atto unilaterale non recettizio, che non richiede l’adesione di un altro soggetto e ha la funzione di dismettere il diritto di proprietà, in esercizio della facoltà di disposizione prevista dall’art. 832 cod. civ. La conseguenza dell’atto di rinuncia è l’acquisto ex lege, a titolo originario, della proprietà del bene da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 827 cod. civ.

Il secondo principio chiarisce che, anche qualora la rinuncia sia dettata da un «fine egoistico», il giudice non può dichiararne la nullità  per contrasto con l’art. 42, secondo comma, della Costituzione (non essendo configurabile un dovere di permanere proprietario di un immobile per ragioni di interesse generale), né può ravvisarsi una nullità per illiceità della causa o del motivo.


Contratto preliminare: è necessario trascrivere la proroga della data di stipula per conservare l'efficacia dell'iniziale trascrizione

Con decisione priva di precedente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. n. 7634 del 22 marzo 2025 ha stabilito che nel caso in cui le parti di un contratto preliminare trascritto nei registri immobiliari convengano di prorogare la data di stipula del contratto definitivo, rispetto a quella originariamente stabilita nel preliminare, la trascrizione del preliminare perde efficacia se il contratto modificativo non è trascritto entro un anno dalla data originariamente prevista nel preliminare per la stipula del contratto definitivo; in ogni caso, inoltre, la trascrizione del preliminare perde efficacia con il decorso del terzo anno successivo alla data in cui è stata effettuata senza che sia avvenuta la trascrizione del contratto definitivo.


Il rilascio dell’immobile da parte del conduttore inadempiente non preclude l’azione di risarcimento per il mancato guadagno.

Con la sentenza n. 4892 del 25 febbraio 2025, le Sezioni Unite della Cassazione, sul presupposto che la restituzione anticipata dell’immobile da parte del conduttore inadempiente, non potrà mai costituire il ripristino di un preesistente equilibrio delle sfere giuridico-patrimoniali delle parti (se non quello pre-negoziale, ormai superato dalla conclusione del contratto), quanto piuttosto l’attestazione del fallimento (per responsabilità del conduttore) del programma contrattuale alla cui realizzazione le parti si erano positivamente vincolate e, conseguentemente, della sopravvenuta impossibilità (sempre per fatto del conduttore) di pervenire alla realizzazione del piano degli effetti economici e giuridici che i contraenti avevano originariamente prefigurato, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.».


L'Arbitro Assicurativo ai blocchi di partenza.

Con il Decreto 06.22.2024 n. 215, pubblicato in G.U. il 09.01.2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero della Giustizia, ha istituito presso l'IVASS l'Arbitro Assicurativo.
Tale organismo avrà la funzione di risolvere in via stragiudiziale alcune controversie in ambito assicurativo con l'obiettivo di garantire rapidità, economicità e tutela effettiva del consumatore.
L'Arbitro Assicurativo sarà competente per le controversie relative ai contratti assicurativi, incluse le richieste di risarcimento e l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti le prestazioni assicurative.
Inoltre l'Arbitro Assicurativo potrà pronunciarsi sui reclami presentati per l'inosservanza da parte degli intermediari assicurativi delle norme di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi
III, III-bis e III-ter Codice delle Assicurazioni private.
Sono tuttavia escluse dalla competenza dell'arbitro assicurativo le seguenti controversie:
1) quanto ai contratti vita quelle di valore superiore ad € 150.000,00 ovvero di ad € 300.000,00 se la prestazione è dovuta solo incasso di decesso dell'assicurato;
2) quanto ai contratti relativi ai rami danni quelle di valore superiore ad € 25.000,00 e quelle di valore superiore ad € 2.500,00 se relative a risarcimento del danno derivante da responsabilità civile promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta.
Sono in ogni caso escluse dalla competenza dell'Arbitro Assicurativo le seguenti controversie:
1) quelle relative ai grandi rischi (corpi veicoli ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, rc aeromobili, veicoli marittimi, lacustri e fluviali, credito e cauzioni qualora l’assicurato eserciti professionalmente attività industriali, commerciali o intellettuali ed il rischio riguardi queste attività, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, rc autoveicoli terrestri, rc natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria , rc generale, perdite pecuniarie purché in questi rami l’assicurato superi 2 tra i seguenti 3 limiti: i) totale attivo stato patrimoniale superi € 6.200.000,00, ii) fatturato superi € 12.800.000,00, iii) dipendenti superiori a 250),
2) quelle relative ai sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada,
3) quelle relative alle controversie sottoposte alla competenza della Consap.
Per consentire la piena operatività dell'Arbitro Assicurativo entro il termine stabilito dal decreto ministeriale (09.10.2025), l'IVASS dovrà adottare entro il 09.05.2025 le relative disposizioni tecniche ed attuative.


I messaggi "Whatsapp" e gli "sms" sono utilizzabili come prova nel processo civile.

Con l'ordinanza n. 1254/2025 del 17.01.2025 la Corte di Cassazione, sulla scia di precedenti pronunce conformi dei Tribunali di merito, ha confermato la valenza probatoria dei messaggi "WhatsApp" e "sms" nel processo civile.
La Corte ha infatti affermato che i messaggi "WhatsApp" e gli "sms" conservati nella memoria del telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "WhatsApp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro e della attendibilità degli stessi.
Essi pertanto, ai sensi dell'art. 2712 cod. civ., costituiscono piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto il documento riproducente la "chat" di "WhatsApp" o gli "sms" non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.


Le principali modifiche introdotte dal Provvedimento IVASS n.147 in materia di informativa precontrattuale

Il Provvedimento Ivass n. 147 del 20.06.2024, entrato in vigore il 5.07.2024, ha modificato il Reg. 40/2018, prevedendo le seguenti modifiche in tema di informativa precontrattuale:
1) sostituzione degli Allegati 3, 4 e 4-bis con l’Allegato 3 “Modello unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi” e l’Allegato 4 “Modello unico precontrattuale (MUP) per i prodotti di investimento assicurativi”;
2) abrogazione dell’Allegato 4-ter “Elenco delle regole di comportamento del distributore”;
3) eliminazione dell’obbligo di aggiornamento periodico, o comunque almeno trimestrale, degli Allegati (secondo il testo vigente dell'art. 68 terI distributori riesaminano il contenuto delle informazioni previste dall’allegato 3, ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano”).
Gli intermediari avranno 12 mesi dall’entrata in vigore del Provvedimento (05.07.2024) per adeguarsi alle nuove disposizioni.


Manipolazione parametro euribor e ripetibilità degli interessi versati su finanziamenti a tasso variabile

Con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la Cassazione ha dichiarato la nullità del parametro Euribor e conseguentemente di tutti i pagamenti effettuati a titolo di interessi su mutui, finanziamenti e leasing legati a tale tasso, stipulati precedentemente o nel corso del periodo intercorrente tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008.
La pronuncia si basa su una decisione della Commissione europea Antitrust del dicembre 2013 che ha accertato la sussistenza un accordo tra diverse banche internazionale per manipolare il parametro Euribor con conseguente alterazione del mercato dei finanziamenti a tasso variabile.
Dovendo tener conto della prescrizione, la pretesa restitutoria delle somme versate in forza del tasso manipolato può essere portata avanti da soggetti che abbiano un contratto di finanziamento ancora in essere o che sia estinto da non oltre un decennio.


Intermediari assicurativi: al via il nuovo portale RUI.

L'IVASS ha reso noto che a partire dal 4 giugno 2024 sarà operativo il nuovo portale RUI, che consentirà agli intermediari e alle compagnie di assicurazione di aggiornare direttamente il Registro Unico Inermediari.
In particolare:
- gli intermediari potranno inserire le richieste di iscrizione proprie e dei propri collaboratori, le richieste di cancellazione o di passaggio da una sezione all'altra del RUI, le modifiche anagrafiche e tutte le altre comunicazioni previste dal Regolamento 40/2018;
- le imprese di assicurazione potranno inserire conferimenti e cessazioni di incarichi agenziali o accordi distributivi, iscrizione/cancellazione dei produttori di assicurazione, indicare il responsabile della distribuzione.
Comunica inoltre l'IVASS che, per consentire l'avvio del nuovo portale, a partire dal 30 aprile 2024 non sarà più possibile trasmettere istanze e comunicazioni all'Autorità, e verranno disattivate le seguenti caselle pec:
1) istanze.rui@pec.ivass.it per la trasmissione delle istanze di iscrizione e cancellazione degli intermediari tramite modello elettronico;
2) incarichirui@pec.ivass.it per le comunicazioni delle compagnie relative agli accordi distributivi;
3) domini.intermediari@pec.ivass.it per le comunicazioni degli intermediari relative ai nuovi siti web;
4) variazioni.domini.intermediari@pec.ivass.it per le comunicazioni degli intermediari relative alle variazioni dei siti web.
Dal 4 giungo 2024 sarà possibile inviare nuove istanze e comunicazione attraverso il nuovo portale.


Assicurazione sulla vita:irragionevole il termine di prescrizione di due anni.

Con la sentenza n. 32 del 29.02.2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.
La Corte, pur premettendo che nella disciplina della prescrizione il legislatore gode di ampia discrezionalità, potendo stabilire la lunghezza dei termini di prescrizione, allo scopo di bilanciare gli interessi pubblici con quelli privati, ha affermato che tale discrezionalità incontra un limite: la prescrizione deve rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza non può rendere inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso.
Nel caso delle polizze vita la pretesa che un tale diritto sia esercitato in tempi molto brevi si risolve in una eccessiva difficoltà, se non in una impossibilità di farlo valere, ponendosi in violazione del principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., e, al tempo stesso, pregiudicando i diritti che derivano dal risparmio previdenziale, tutelato dall’art. 47 Cost.
Secondo la ricostruzione della Corte, infatti, l’assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all’alea della durata della vita.
Dalla dichiarata illegittimità costituzionale ne consegue pertanto che i beneficiari delle polizze vita potranno esercitare i diritti da esse derivanti non più nel termine di due anni bensì di dieci anni.