L’IVASS ha emanato il provvedimento di attuazione della legge sul diritto all’oblio ontologico (Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026).
Il provvedimento, funzionale a rafforzare la trasparenza e la tutela dei consumatori, assicurando a chi ha superato una malattia oncologica di poter accedere alle polizze senza discriminazioni, ha introdotto il divieto per le compagnia di assicurazione e per i distributori assicurativi di richiedere informazioni sullo stato di salute del soggetto già affetto da patologie oncologiche, quando sia trascorso un periodo di tempo di almeno 10 anni (ridotto a 5 per i minori di 21 anni oppure il termine più breve previsto per singole casistiche) dall’ultimo trattamento attivo, in assenza di recidive o ricadute della malattia, nonchè di utilizzare le informazioni già acquisite sulle patologie oncologiche pregresse ai fini della valutazione del rischio dell’operazione se nel frattempo sono maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio.
Compagnie ed intermediari dovranno, pertanto aggiornare (entro 15 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento in Gazzetta Ufficiale) la documentazione contrattuale predisposta ai sensi dei Regolamenti n. 40 e 41.
In particolare, nei Moduli unici precontrattuali (MUP per prodotti assicurativi e MUP per prodotti di investimento assicurativi) e nei Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi (DIP aggiuntivi) dovrà essere inserita una sezione dedicata al diritto all’oblio oncologico, in cui verrà chiarito che i soggetti guariti da più di 10 anni (5 nel caso di minori di anni 21 ovvero nel termini più breve previsto per singole casistiche) non sono tenuti a fornire informazioni, nè a subire qualsiasi tipo di indagine (ad es. visite mediche) su tali pregresse patologie.
Inoltre, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione certificante l’avvenuto oblio oncologico, andranno eliminate le informazioni sulle pregresse patologie oncologiche.

L’IVASS ha emanato il provvedimento di attuazione della legge sul diritto all’oblio ontologico (Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026).
Il provvedimento, funzionale a rafforzare la trasparenza e la tutela dei consumatori, assicurando a chi ha superato una malattia oncologica di poter accedere alle polizze senza discriminazioni, ha introdotto il divieto per le compagnia di assicurazione e per i distributori assicurativi di richiedere informazioni sullo stato di salute del soggetto già affetto da patologie oncologiche, quando sia trascorso un periodo di tempo di almeno 10 anni (ridotto a 5 per i minori di 21 anni oppure il termine più breve previsto per singole casistiche) dall’ultimo trattamento attivo, in assenza di recidive o ricadute della malattia, nonchè di utilizzare le informazioni già acquisite sulle patologie oncologiche pregresse ai fini della valutazione del rischio dell’operazione se nel frattempo sono maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio.
Compagnie ed intermediari dovranno, pertanto aggiornare (entro 15 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento in Gazzetta Ufficiale) la documentazione contrattuale predisposta ai sensi dei Regolamenti n. 40 e 41.
In particolare, nei Moduli unici precontrattuali (MUP per prodotti assicurativi e MUP per prodotti di investimento assicurativi) e nei Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi (DIP aggiuntivi) dovrà essere inserita una sezione dedicata al diritto all’oblio oncologico, in cui verrà chiarito che i soggetti guariti da più di 10 anni (5 nel caso di minori di anni 21 ovvero nel termini più breve previsto per singole casistiche) non sono tenuti a fornire informazioni, nè a subire qualsiasi tipo di indagine (ad es. visite mediche) su tali pregresse patologie.
Inoltre, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione certificante l’avvenuto oblio oncologico, andranno eliminate le informazioni sulle pregresse patologie oncologiche.