Con la sentenza n. 5911 del 16 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assicuratore risponde anche dell’operato del subagente quando l’attività di quest’ultimo, pur svolta in autonomia e senza un vincolo stabile di subordinazione, è comunque inserita nella rete distributiva della compagnia ed è tale da far sorgere nel cliente un ragionevole affidamento sul fatto che agisca per conto dell’impresa.
In particolare, la Corte ha chiarito che la compagnia assicurativa risponde dell’illecito del subagente anche se questi collabora formalmente solo con l’agenzia. Ciò che conta, infatti, non è il rapporto diretto con la compagnia, ma il fatto che l’attività del sub-intermediario, pur autonoma, sia integrata nella rete di distribuzione dei prodotti assicurativi e possa quindi indurre il cliente a ritenere che il suo operato sia riconducibile all’organizzazione dell’impresa.

Con la sentenza n. 5911 del 16 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assicuratore risponde anche dell’operato del subagente quando l’attività di quest’ultimo, pur svolta in autonomia e senza un vincolo stabile di subordinazione, è comunque inserita nella rete distributiva della compagnia ed è tale da far sorgere nel cliente un ragionevole affidamento sul fatto che agisca per conto dell’impresa.
In particolare, la Corte ha chiarito che la compagnia assicurativa risponde dell’illecito del subagente anche se questi collabora formalmente solo con l’agenzia. Ciò che conta, infatti, non è il rapporto diretto con la compagnia, ma il fatto che l’attività del sub-intermediario, pur autonoma, sia integrata nella rete di distribuzione dei prodotti assicurativi e possa quindi indurre il cliente a ritenere che il suo operato sia riconducibile all’organizzazione dell’impresa.

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