Con l’ordinanza n. 18834 del 10 luglio 2025, la Corte di Cassazione, per la prima volta, ha stabilito che le clausole abusive ai danni del consumatore sono affette da nullità ai sensi degli articoli 33 e seguenti del codice del consumo, anche qualora siano contenute in un contratto stipulato in forma di atto pubblico.
La Corte di Cassazione ha così operato una netta distinzione tra le clausole vessatorie ai sensi degli articoli 1341 e seguenti codice civile, l’applicazione dei quali continua ad essere esclusa in un contratto stipulato per atto pubblico, e le clausole inserite in un contratto, anche se in forma di atto pubblico, concluso tra professionista e consumatore,  da ritenersi comunque nulle, malgrado la buona fede dei contraenti, qualora determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Con l’ordinanza n. 18834 del 10 luglio 2025, la Corte di Cassazione, per la prima volta, ha stabilito che le clausole abusive ai danni del consumatore sono affette da nullità ai sensi degli articoli 33 e seguenti del codice del consumo, anche qualora siano contenute in un contratto stipulato in forma di atto pubblico.
La Corte di Cassazione ha così operato una netta distinzione tra le clausole vessatorie ai sensi degli articoli 1341 e seguenti codice civile, l’applicazione dei quali continua ad essere esclusa in un contratto stipulato per atto pubblico, e le clausole inserite in un contratto, anche se in forma di atto pubblico, concluso tra professionista e consumatore,  da ritenersi comunque nulle, malgrado la buona fede dei contraenti, qualora determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.