Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23093 depositata l’11 agosto 2025, hanno enunciato due principi di diritto di particolare rilievo in materia di rinuncia alla proprietà immobiliare.
Il primo principio afferma che la rinuncia costituisce un atto unilaterale non recettizio, che non richiede l’adesione di un altro soggetto e ha la funzione di dismettere il diritto di proprietà, in esercizio della facoltà di disposizione prevista dall’art. 832 cod. civ. La conseguenza dell’atto di rinuncia è l’acquisto ex lege, a titolo originario, della proprietà del bene da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 827 cod. civ.
Il secondo principio chiarisce che, anche qualora la rinuncia sia dettata da un «fine egoistico», il giudice non può dichiararne la nullità per contrasto con l’art. 42, secondo comma, della Costituzione (non essendo configurabile un dovere di permanere proprietario di un immobile per ragioni di interesse generale), né può ravvisarsi una nullità per illiceità della causa o del motivo.
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23093 depositata l’11 agosto 2025, hanno enunciato due principi di diritto di particolare rilievo in materia di rinuncia alla proprietà immobiliare.
Il primo principio afferma che la rinuncia costituisce un atto unilaterale non recettizio, che non richiede l’adesione di un altro soggetto e ha la funzione di dismettere il diritto di proprietà, in esercizio della facoltà di disposizione prevista dall’art. 832 cod. civ. La conseguenza dell’atto di rinuncia è l’acquisto ex lege, a titolo originario, della proprietà del bene da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 827 cod. civ.
Il secondo principio chiarisce che, anche qualora la rinuncia sia dettata da un «fine egoistico», il giudice non può dichiararne la nullità per contrasto con l’art. 42, secondo comma, della Costituzione (non essendo configurabile un dovere di permanere proprietario di un immobile per ragioni di interesse generale), né può ravvisarsi una nullità per illiceità della causa o del motivo.